bonus 110%

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bonus 110%

come funziona il super bonus 110% che raddoppia le detrazioni per ecobonus, sisma bonus e solare

dal 1° luglio 2020 e fino a tutto il 2023 i lavori di riqualificazione energetica e di miglioramento sismico degli edifici eseguiti dai condomini e sulle singole unità immobiliari adibite a prima casa beneficeranno di ecobonus e sismabonus al 110%, a condizione che si realizzino maxi-interventi e che si migliori la classe energetica.

L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari..

tutte le info

Cosa prevede il Super Bonus 110%

La nuova norma incentiva la riconversione energetica e lo sviluppo del patrimonio immobiliare, con forti detrazioni fiscali dilazionate su cinque anni.
La principale novità riguarda l’aumento delle aliquote di detrazione, fino al 110%, per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli edifici.

Da luglio 2020,, le aliquote detraibili per gli interventi di efficientamento energetico (il cosiddetto “ecobonus” della vecchia legge) e antisismico (“sismabonus”), rispettivamente del 65% e del 50% dei lavori, saliranno al 110%. E la detrazione al 110% varrà anche per altri lavori di riqualificazione energetica, restauro facciate o installazione di impianti fotovoltaici per produrre elettricità.

A chi spetta

Hai i requisiti?

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare:

le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
le associazioni tra professionisti;
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale;
tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.

A partire dal 27 maggio, per fruire del Superbonus 110%, ma anche degli altri bonus casa ordinari, sarà necessario che i lavori siano eseguiti da imprese che applicano il contratto collettivo dell’edilizia. La novità ha trovato spazio nella legge di conversione del decreto Sostegni ter. Dunque, si potranno avere i benefici fiscali legati ai bonus edilizi, per lavori di importo superiore a 70 mila euro, solo se l’impresa applica i CCNL del settore edile stipulati dalle associazioni sindacali. Ma non è finita qui: l’applicazione del contratto collettivo dell’edilizia dovrà essere indicato in fattura. Il professionista che apporrà il visto di conformità, dunque, avrà il compito di verificare la veridicità di quanto dichiarato dall’impresa.

All’art. 121 del Decreto Rilancio è stato aggiunto un nuovo comma (1-quater) che introduce l’attribuzione di un codice univoco al credito fiscale (bollino di garanzia), che contribuente e ditta che esegue i lavori dovranno inserire sulla Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Di fatto, il bollino seguirà l’intero percorso dei crediti, rendendo più facile monitorare i passaggi successivi al primo

Un esempio

Hai i requisiti?

Facciamo un esempio pratico e semplice di come funzionerà questa norma: se decidiamo di svolgere per la nostra casa lavori che ricadono negli interventi considerati per 10 mila euro, riceveremo alla dichiarazione dei redditi una detrazione pari al 110% della fattura (stando all’esempio 11mila euro), da usare in compensazione per 2200 euro l’anno in cinque dichiarazioni.

Condizioni

Interventi, importo massimo e condizioni di ammissibilità

Entrando nel dettaglio, è previsto un potenziamento al 110% della detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2023, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
    Importo massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
    Condizioni di ammissibilità: i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017.
  • Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
  • Importo massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
    <li Importo massimo: la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

cessione

La cessione del bonus fiscale di chi ristruttura

Il credito sarà cedibile a terzi di ogni tipo senza limiti. Nel caso il committente lo giri all’impresa che fa i lavori, li otterrà senza versare un euro: lo sconto applicato sarà identico alla fattura (100%), poi l’impresa recupererà il credito d’imposta in cinque anni dalle sue tasse.
Se invece chi fa i lavori cederà il credito fiscale a una compagnia assicurativa, potrà beneficiare del 90% della somma per stipulare una contestuale polizza su rischi di calamità (finora quella detrazione è del 19%).