Sono vedovo ed ho un unico figlio. Come fare per lasciargli la casa e la liquidità dopo il mio pensionamento? Successione o donazione?

La legge tutela la libertà del de cuius di destinare i propri beni mobili e immobili a chi preferisce, purché siano rispettati i diritti di alcuni familiari (cosiddetti “eredi legittimari”), cioè coniuge, figli e genitori.

Ne consegue che, se il de cuius lascia testamento, il suo patrimonio sarà devoluto agli eredi in esso nominati, secondo la volontà espressa dal testatore. A prescindere da quest’ultima, tuttavia, non è possibile escludere dall’eredità gli eredi legittimari ai quali la legge riserva una quota (denominata appunto “legittima”).

Dunque, se il testatore esclude dal testamento uno o più figli o il coniuge, questi ultimi possono impugnare le disposizioni testamentarie e ottenere la quota loro spettante secondo i criteri stabiliti dal legislatore.

Se, invece, il de cuius muore senza lasciare testamento, la successione viene regolata dalla legge che, nell’ordine di successione dei parenti, predilige, ovviamente, quelli in linea retta, secondo il principio del grado, in base al quale il parente di grado più prossimo esclude tutti gli altri parenti dalla successione. Se vi sono il coniuge e un figlio, l’eredità è divisa a metà; se i figli sono due o più, spettano loro i due terzi dell’eredità, suddivisi in parti uguali, mentre al coniuge spetta un terzo. Se vi è solo il coniuge, questi eredita l’intero patrimonio; se vi è un solo figlio questi eredita l’intero patrimonio; se vi sono più figli, l’eredità è divisa tra loro in parti uguali.

Fratelli e sorelle non sono eredi legittimari e subentrano solo quando il de cuius muore senza lasciare figli, né genitori, né altri ascendenti. In altri termini, fratelli e sorelle non hanno diritti sul patrimonio del de cuius, fatto salvo il caso dell’assenza di altri parenti in linea retta.

Venendo ora al caso specie, si può affermare che l’unico erede legittimario è l’unico figlio. Non sono infatti presenti il coniuge, né altri figli né ascendenti.

Ciò implica che, a prescindere dalla presenza o meno del testamento, il figlio erediterà di diritto, in via esclusiva (“erede universale”), l’intero patrimonio del genitore. La sorella e la nipote del de cuius non hanno, invece, alcun diritto sull’eredità.

Per quanto concerne la valutazione circa la preferenza tra successione e donazione dell’immobile e del denaro, si osservi quanto segue.

Dal punto di vista fiscale, non ci sono distinzioni, visto che il regime impositivo applicato alle donazioni e alle successioni è identico.  Inoltre, l’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006, ha previsto le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni. In particolare, per il caso che qui interessa, vengono applicate le aliquote del 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti); l’aliquota si applica sul valore complessivo netto, eccedente per ciascun beneficiario la quota di 1 milione di euro. Dunque, se il valore del trasferimento tra genitore e figlio, per donazione o successione, è inferiore ad un milione di euro, si applica in ogni caso la franchigia.

La donazione può, invece, rivelarsi meno conveniente ai fini della futura vendita dell’immobile. Difatti, quando la titolarità dell’immobile è stata acquistata per donazione, è più difficile la circolazione sul mercato, soprattutto quando l’acquirente deve ottenere un mutuo fondiario; ciò perché un bene donato può essere soggetto a rischio di restituzione, per lesione dei diritti degli eredi legittimari, che possono esercitare l’azione entro il termine di dieci o di venti anni. Anche se di fatto il rischio non sussiste, un terzo, come la banca o un acquirente, non avrà mai certezza sui rischi della donazione e potrebbe, quindi, richiedere ulteriori garanzie.

Per quanto concerne, il denaro, la decisione sull’apertura di un conto cointestato o di un’assicurazione sulla vita per anticipare gli effetti della successione, dipende dagli interessi in gioco: a titolo esemplificativo, se ad oggi il figlio del elettore ha contratto dei debiti con banche, Fisco o altri creditori, non è opportuno far confluire il denaro su un conto cointestato, poiché facilmente aggredibile.

Alla luce di quanto precede, la soluzione più semplice e meno costosa per trasferire il patrimonio all’unico figlio è quella di redigere testamento, nominandolo erede universale.

Articolo tratto da una consulenza dell’Avv. Maria Monteleone